Ammissibile il reclamo contro la sentenza di fallimento per soli motivi di procedura solo se il loro accoglimento impone la rimessione della causa al giudice di primo grado

Ammissibile il reclamo contro la sentenza di fallimento per soli motivi di procedura solo se il loro accoglimento impone la rimessione della causa al giudice di primo grado
01 Aprile 2016: Ammissibile il reclamo contro la sentenza di fallimento per soli motivi di procedura solo se il loro accoglimento impone la rimessione della causa al giudice di primo grado 01 Aprile 2016

Con la sentenza 5 febbraio 2016, n. 2032, la I Sezione della Cassazione si pronuncia (per la prima volta dopo la novella del 2007 della legge fallimentare) sull’ammissibilità del reclamo contro la sentenza dichiarativa del fallimento motivato con esclusivo riferimento a motivi procedurali. Sostiene la Corte che, in tal caso, il reclamo è ammissibile nella sola ipotesi che la nullità processuale lamentata dal reclamante sia tale da imporre la rimessione della causa al giudice di primo grado (nei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c.), e non invece quando comporti la mera rinnovazione del giudizio avanti al giudice d’appello. In questo secondo caso, infatti, è indispensabile che il reclamante, assieme alle censure relative al vizio procedurale lamentato, impugni anche nel merito la sentenza di primo grado, denunciandone l’ingiustizia, in modo che al giudice d’appello, avanti al quale il giudizio dovrà essere rinnovato, venga devoluto anche l’esame del merito della controversia. Ove ciò non avvenga, il reclamo è inammissibile. Nel caso specifico la società fallita, con il proprio reclamo, aveva censurato la sentenza di primo grado esclusivamente in relazione alla nullità della notifica dell’istanza di fallimento fattale, in conseguenza della quale era rimasta assente dal giudizio di primo grado. Nel far ciò, tuttavia, essa aveva omesso di impugnare nel merito la medesima sentenza, allo scopo di contestarne l’erroneità. La Corte ha pertanto fatto applicazione al procedimento per dichiarazione di fallimento del principio generale in virtù del quale perché l’appello diretto a far valere esclusivamente un vizio procedurale del giudizio di primo grado non è ammissibile quando tale vizio, anziché la rimessione della causa al giudice di primo grado, imponga la sua rinnovazione avanti a quello d’appello. In questo caso è infatti “necessario che l’appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, con la conseguenza che, in tali ipotesi, l’appello fondato esclusivamente sui vizi di rito, senza contestuale gravame contro l’ingiustizia della sentenza di primo grado, dovrà ritenersi inammissibile, oltre che per difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione”.

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